Pubblicato il: Sab, Mar 7th, 2015

Entrano in vigore i primi due decreti attuativi, cosa cambia con il Jobs Act

di Giacomo Pellini

Oggi sono entrati in vigore i primi due decreti attuativi della riforma Renzi sul lavoro, detta Jobs Act. Ma cosa si intende esattamente con questo termine?

Il Jobs Act non è altro che una legge delega (l.183 del 10 dicembre 2014) – tipologia di legge con cui il Parlamento, dopo averne stabilito le linee guida, delega il proprio ruolo di legislatore al Governo – volta a riformare il mercato del lavoro italiano, con l’obiettivo dichiarato, secondo il Governo, di combattere disoccupazione e precarietà e di estendere i diritti del lavoro anche a chi non beneficia della protezione dello Statuto dei Lavoratori. Secondo il presidente Renzi, tali obiettivi si potranno raggiungere attraverso la soppressione di alcune tipologie contrattuali – come i co.co.co e i co.co.pro – e la loro sostituzione con una tipologia contrattuale unica.

Venerdì 20 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti attuativi, che convertiti in legge dello Stato, sono attualmente in vigore.

I decreti erano stati presentati dal Governo poco prima di Natale: il primo riguarda il cosiddetto “contratto a tutele crescenti”, il secondo la parte relativa al welfare e alla riforma degli ammortizzatori sociali. Secondo il Ministro del Lavoro Poletti, tali decreti cambieranno la condizione di circa 200.000 persone, la maggior parte dei quali disoccupati e precari.

Vediamo nello specifico i principali cambiamenti introdotti con il Jobs Act.

Il contratto a tutele crescenti, che varrà per tutti coloro che saranno assunti a partire dal 2015 – e non per coloro che sono stati assunti prima – prevede una serie di tutele che aumenteranno col passare del tempo.

L’articolo 18, che nelle aziende superiori ai 15 dipendenti era la norma, oramai non esiste più. Esso prevedeva, nel caso in cui un dipendente fosse stato licenziato, ed il licenziamento dichiarato illegittimo dal giudice, il reintegro automatico del lavoratore nell’azienda. Ora con il contratto a tutele crescenti, il reintegro avverrà solo per motivi discriminatori (ossia nel caso in cui vi sia una discriminazione di genere, razza, religione o politica) e nel caso di licenziamenti disciplinari non motivati. Per i licenziamenti economici e disciplinari motivati il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore licenziato senza giusta causa un’indennità. Tale indennità parte da 2 mensilità per ogni anno di servizio e potrà essere al massimo di 24 mesi. È previsto anche un indennizzo di 4 mensilità che scatterà subito dopo il periodo di prova, questo per scoraggiare il licenziamento facile.

renzi jobs act

Il secondo decreto attuativo riguarda invece l’indennità di disoccupazione, e la riforma della cosiddetta Aspi (Assicurazione Sociale per l’Impiego), l’ammortizzatore sociale istituito dal Ddl Fornero.

Innanzitutto l’ex Aspi e Mini-Aspi sono state accorpate nella Naspi – Nuova Assicurazione Speciale per l’Impiego – di cui beneficeranno i lavoratori dipendenti. Secondo le dichiarazioni del Governo la Naspi sarà operativa a partire dal 1 maggio 2015. A tale benefit potranno accedere tutti i lavoratori in disoccupazione involontaria che abbiano lavorato almeno 13 settimane. La Naspi non è un reddito di cittadinanza – come alcuni sostengono – in quanto non universale, ma collegata alla “storia contributiva” del lavoratore. Ma è molto meno rigida della vecchia Aspi, per la quale servivano due anni di lavoro (e l’aver lavorato negli ultimi 12 mesi). La durata massima è di due anni, durante i quali il disoccupato dovrà seguire dei corsi di riqualificazione lavorativa, pena la perdita del sussidio.

Con un decreto approvato solo in via preliminare, si prevede il superamento di alcune tipologie contrattuali, i co.co.pro (contratto di collaborazione a progetto), i co.co.co (rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), il job sharing o contratto di lavoro ripartito introdotti dalla legge Biagi del 2003 e dell’associazione in partecipazione, istituto tipico previsto dal codice civile, che già modificato dalla riforma Fornero, prevede attualmente l’utilizzo di questo contratto, con cui il lavoratore partecipa agli utili dell’impresa in cambio di una prestazione di lavoro, da parte di un massimo di tre associati.

Oltre all’abrogazione del lavoro a progetto, a partire dal 1 gennaio 2016 alle collaborazioni continuative e coordinate organizzate dal committente, si applicherà la disciplina del lavoro subordinato, ad eccezione delle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi prevedono discipline specifiche in ragione delle particolari esigenze produttive, le collaborazioni per le quali è necessaria l’iscrizione in un albo professionale, le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni e le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali.

Per i contratti a tempo parziale, la principale novità è rappresentata da clausole flessibili ed elastiche attraverso le quali saranno possibili variazioni temporali della prestazione per tutti i contratti part-time ed aumenti della prestazione lavorativa per il rapporto verticale e misto.

Altre modifiche del decreto prevedono un’estensione del campo di applicazione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato con l’eliminazione delle causali, l’espansione del lavoro accessorio a voucher fino a 7.000 euro annuali, restando comunque nei limiti della no-tax area e la semplificazione dell’attestato di primo livello (diploma e qualifica professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca), con una riduzione dei costi per le imprese che vi fanno ricorso. Confermato il contratto a chiamata.

Nessuna modifica importante per il contratto a tempo determinato mentre per le imprese diventerà più conveniente assumere con contratti di tipo indeterminato, in quanto questa scelta comporterà loro meno oneri diretti ed indiretti.

In attesa di approvazione definitiva è anche il decreto sui congedi parentali che per un massimo di 6 mesi potranno essere richiesti dal genitore entro i 12 anni di vita del bambino/a e che, se presi entro l’età dei 6 anni, saranno parzialmente retribuiti.