Decreto “Filiazione”: mai più figli di seconda classe
di Miriam Rubbà

L’entrata in vigore del provvedimento legislativo parifica i diritti tra figli naturali e figli legittimi.
L’8 gennaio 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione. Il Decreto “Filiazione”, in vigore dal prossimo 7 febbraio 2014, dà attuazione alla delega contenuta nella Legge n.219 del 2012, riscattando nell’ordinamento il principio di unicità dello stato di figlio, anche adottivo. Mai più figli di seconda classe, per ribadire l’importanza di un principio a lungo violato dal nostro Ordinamento: l’uguaglianza tra i figli nati dentro e fuori del matrimonio.
Conseguentemente all’entrata in vigore della Legge delega di riforma della filiazione n. 219 del 10 dicembre 2012, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, approvata dal Parlamento nella scorsa legislatura, è stato emanato a norma dell’articolo 2 della suddetta legge, dalla Commissione presieduta dal prof. Cesare Massimo Bianca, espressione del Governo, il Decreto Legislativo n. 154 del 2013, un complesso intervento normativo suddiviso in quattro titoli che, intervenendo sul codice civile e sulle leggi speciali in materia di filiazione, modifica l’attuale legislazione “al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento tra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi”.
Il Decreto in commento, che entrerà in vigore dal prossimo 7 febbraio, apporta importanti modifiche al diritto di famiglia, già precedentemente riformato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Prevede, anzitutto, l’abolizione di qualsiasi discriminazione esistente tra i figli e, a tal fine, sopprime in riferimento agli stessi, i vocaboli “legittimo” e “naturale”, operando altresì un sostanziale adattamento del lessico giuridico al mutato contesto socio-culturale.
Medesime ragioni hanno spinto a favore della sostituzione delle parole “figlio legittimo”, “figlio naturale” con le parole “figlio nato nel matrimonio”, “figlio nato fuori del matrimonio” e, stessa sorte è toccata al concetto di “potestà genitoriale”. Notoriamente, il lemma in esame fa riferimento al potere esercitato da un soggetto (genitore) nei confronti dell’attività di un altro, relegando quest’ultimo in una posizione subordinata rispetto al primo. Di contro, l’espressione “responsabilità” risponde meglio alle esigenze lessicali e annulla gli inconvenienti sulla questione.

La Commissione incaricata di elaborare il testo normativo presieduta dal giurista Cesare Massimo Bianca.
Sul punto, il Decreto Lgs. richiama i nuovi articoli da 337-bis a 337-octies del codice civile, che disciplinano l’esercizio della responsabilità genitoriale nelle situazioni di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio o anche nell’ambito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.
Altri elementi innovativi riguardano, senz’altro, la possibilità per gli ascendenti di ricorrere al giudice per vedere affermato il loro diritto a mantenere relazioni significative con i nipoti minorenni, nonché la previsione e disciplina dell’obbligo di ascolto del figlio se capace di discernimento in qualsiasi contesto in cui debbano essere adottati provvedimenti che lo riguardano, salvo che l’ascolto non contrasti con l’interesse del minore ovvero sia manifestamente superfluo (nuovo art. 336-bis c.c.).
Da ultimo, modifiche sulla materia delle successioni, tese alla realizzazione in tale ambito dell’estensione dei vincoli di parentela ai figli nati fuori dal matrimonio.
La Commissione Bianca, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha portato a termine la sua opera di riforma del diritto di famiglia, circoscritta al solo tema della filiazione, con l’elaborazione e la pubblicazione della relazione conclusiva.
«La materia delle relazioni familiari e la loro disciplina giuridica ha rappresentato una priorità dell’attività governativa. La famiglia costituisce il tassello fondamentale della società e la legislazione deve essere un efficace strumento per proporre soluzioni per esigenze non soddisfatte dalla normativa vigente ovvero per superare difficoltà ermeneutiche manifestatesi nell’applicazione giurisprudenziale».