Pubblicato il: Sab, Dic 13th, 2014

Disastri ambientali: a quali norme basterebbe attenersi per ridurre le catastrofi

di Chiara Gagliardi

L'amianto abbandonato nella fabbrica dell'Eternit

L’amianto abbandonato nella fabbrica dell’Eternit

Dopo l’annullamento, causa prescrizione, della sentenza per Stephan Schimidheiny, l’imprenditore svizzero condannato per i danni provocati dall’amianto negli stabilimenti Eternit in Italia, il dibattito sui disastri ambientali è sempre più acceso. L’accostamento ad altri casi celebri, per i quali le persone responsabili non sono mai state individuate dalla legge (come i disastri di Seveso e di Bhopal) viene pressoché naturale: il rischio di prescrizione e conseguente impunità nei casi ambientali è grande, dal momento che nelle complesse problematiche si può trovare un modo di aggirare la legge o di aspettare un tempo sufficiente a invocare l’estinzione del reato. I tempi tuttavia non coincidono: se, trascorsi quattro anni dal disastro ambientale, il responsabile non può più essere punito, per ammortizzare gli effetti dell’inquinamento ci vogliono decenni e tanti interventi di bonifica che spesso non vengono mai realizzati. Ma come ha reagito la legge di fronte ai disastri ambientali, e come si è arrivati a una situazione di questo tipo?

Di diritto ambientale si è cominciato a parlare molto tardi: nella Costituzione italiana, infatti, ci si riferisce all’ambiente solo in quanto «paesaggio», senza prevedere un’ulteriore approfondimento per le sue dinamiche scientifiche. Nel 1972 si tiene la prima conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente (UNEP), che apre la strada a una serie di provvedimenti specifici per arginare le necessità in campo ambientale. Ad intervenire principalmente sui disastri ambientali sono le cosiddette «direttive Seveso», così chiamate perché direttamente conseguenti all’omonimo teatro di uno dei più gravi incidenti della storia italiana. Nel 1976, la fuoriuscita e la dispersione nel paese di Meda (Lombardia) di diossina aveva suscitato un grande scalpore a livello internazionale. Le direttive europee del 1982 e del 1996 (sostituita poi da un’altra nel 2012), avevano stabilito che tutte le attività umane a rischio di contaminazione per l’ambiente dovessero essere censite e controllate periodicamente, sia a cura dei gestori degli stabilimenti sia a cura degli enti ambientali. I provvedimenti successivi hanno individuato un elenco di sostanze da classificare come pericolose e la necessità di redigere periodicamente un «rapporto di sicurezza» da far esaminare alle agenzie competenti. Se prevedere un incidente è impossibile, si può cercare comunque di lavorare sulla sua prevenzione, in modo da riuscire a controllare il problema quando esso si verificherà: la logica delle tre direttive Seveso è appunto di promuovere un monitoraggio continuo delle condizioni degli impianti, di verificare la loro sicurezza e di sapere già come comportarsi in caso di emergenza.

Più complessa della legislazione sulla prevenzione è invece quella sulla punizione del danno ambientale: al momento, in Italia, l’unico illecito classificato come «delitto» è relativo al traffico illecito di rifiuti. La giurisprudenza si sta tuttavia muovendo anche in questo senso: a febbraio 2014 sono stati introdotti nel codice penale quattro nuovi reati (disastro ambientale, inquinamento ambientale, traffico di rifiuti e impedimento del controllo) per cui la prescrizione raddoppia ed è possibile essere puniti anche con il carcere, con una particolare attenzione alle ecomafie.

Lo stabilimento ICMESA a Meda, dopo il disastro Seveso. Fonte: Repubblica

Lo stabilimento ICMESA a Meda, dopo il disastro Seveso

Il diritto ambientale, le sue contraddizioni e i suoi effetti sono tuttora protagonisti di un interessante studio; ma mentre si discute sull’inquinamento e sui problemi provocati dalle sostanze pericolose, c’è anche un altro ambito che ha bisogno di un controllo più serrato. Le recenti alluvioni in Veneto e in Liguria hanno provocato danni incalcolabili: possono quindi essere classificate come disastro ambientale? È il caso di intervenire anche nelle questioni che riguardano la difesa del territorio? Le complesse dinamiche dell’ambiente hanno bisogno di essere comprese fino in fondo per capire poi come intervenire. Soprattutto perché i danni ambientali, in prescrizione, non ci vanno.

@chia0208