Aggiungere il cognome materno non necessita più una motivazione
di Serena Santoro
Di fronte alle notevoli trasformazioni che questa società deve affrontare sul tema delle donne per una tanto ambita e legittima parità, l’aggiunta del cognome materno sembra ai più un suppellettile, un iter completamente inutile.
Però se ci pensiamo bene, il cognome è la prima cosa che si nota di noi, il nostro “codice di fabbricazione” e di conseguenza di presentazione.
I padri non devono sentirsi offesi da questa richiesta in quanto si tratta di un’addizione, senza nessuna vittima; se i rappresentanti del sesso maschile si sentono invece lesi, in quanto considerano il doppio cognome un attacco alla loro presunta “virilità”, esiste un problema morale.
Non ha alcun fondamento ideologico sensato il fatto di non dover acquisire il cognome della madre.
Ne sa qualcosa Iole Natoli, donna che rappresenta al meglio l’ideologia femminista, protagonista in molti campi che sono stati a lungo prettamente maschili; è giornalista pubblicista, scrittrice, illustratrice, pittrice; la sua città natale è Palermo ma da tanti anni è ubicata a Milano.
La via crucis della giornalista per l’attribuzione del cognome della donna ai figli nati all’interno di un matrimonio inizia nel 1979 quando formula gli articoli di base di un ddl per l’attribuzione di due cognomi ai figli, articoli che trovano spazio in un saggio dal nome “La soppressione della donna nella struttura familiare” pubblicato su “Il foglio d’arte” nel 1979. I medesimi articoli sono stati anche pubblicati anche all’interno di un quotidiano,“L’ora” nel 1980; il titolo dell’articolo fu “Ma è proprio obbligatorio il cognome del marito?”
Nel contempo la deputata Maria Magnani Noya, nel 1979 presenta il primo progetto di legge sul cognome che non sarà mai approvato.
Arriva il 1980 e Natoli tenta la via, ahimè fallimentare, del tribunale, presentando un’istanza al Tribunale Civile di Palermo, sua città d’origine e sollevando eccezione di costituzionalità ai sensi degli articoli 3 e 29 della Costituzione (http://www.governo.it/governo/costituzione/principi.html) contro l’attribuzione ai figli nati all’interno del matrimonio, del solo cognome paterno. Prevedibile la sentenza n. 865 del 1982 con cui la Corte respinse il ricorso.
L’eroina del cognome materno non si dà pace e continua a rilanciare con nuovi saggi varie proposte negli anni come ad esempio nel 1988 e nel 1996; richiede aiuto a varie parlamentari ma la proposta rimane sempre nel cassetto, rinviata per impegni più urgenti come ad esempio la legge contro la violenza sessuale.
La tematica le sta molto a cuore tanto da gestire sulla tematica del cognome materno in Italia nei regimi di matrimonio e convivenza un gruppo su facebook e da fondarne un blog http://cognomematernoitalia.blogspot.it/.
Da un lontano 1979, nessuna però delle iniziative di legge sul cognome materno ha raggiunto l’approvazione in Parlamento.
Se pensare di poter attribuire il cognome femminile al figlio al momento della data di nascita rimane un’utopia, qualcosa si è smosso in questi anni di belligeranza per un diritto, da definire “naturale”.
Ma quindi è possibile ottenere il cognome materno?
Le procedura richiede un iter complesso che come accade spesso per la burocrazia italiana tende a demotivare chi ne assume l’iniziativa e questo tende a ostacolarne l’acquisizione.
Nel sito del Ministero dell’Interno al link http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/come_fare/cambio_nomi/index.html si trovano le indicazioni del cambio cognome, cosa riferisce dunque il Ministero?
“Il cittadino italiano che abbia l’esigenza di cambiare il proprio cognome, oppure il nome o cognome perché ridicolo ovvero vergognoso o perché rivela l’origine naturale o per motivi diversi, può farne richiesta al prefetto della provincia di residenza.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.”
Questo un estratto del D.P.R. 396/2000 che prevede all’art 84 il cambiamento del cognome o aggiunta di altro cognome al proprio.
C’è una novità in materia, ovvero queste pratiche non dipendono più dal Ministero dell’Interno ma sono gestite direttamente dalle Prefetture come prevede il D.P.R del 24/02/2012, una novità che riduce quindi i tempi di modifica.
Questo decreto presidenziale racchiude altre due importanti “notizie”, una buona e una cattiva.
Partiamo dalla buona, finalmente risulterebbe legittimo richiedere l’addizione del cognome materno, se si presta infatti attenzione al passato decreto, si notano tra i motivi, l’essere vergognoso o ridicolo del cognome.
Questa era la causa di fittizie motivazioni per l’ottenimento del cognome della donna in quanto la legge con consentiva esplicitamente tra i motivi la volontà di aggiungere il cognome della madre.
Questa volontà non dovrebbe nemmeno essere motivata e ancor meno camuffata, il nuovo decreto sembrerebbe attuare un passo in avanti in questa direzione in quanto recita “chiunque potrà chiedere di aggiungere il cognome materno a quello paterno”, una dicitura compatibile quindi nei motivi, senza la richiesta di ulteriori spiegazioni che risulterebbero come veri e propri escamotage.
La notizia cattiva è che “Le donne divorziate o vedove potranno aggiungere il cognome del nuovo marito ai propri figli”, articolo perpetuante la direzione machista del nostro ordinamento.
Una norma che permette ad un figlio di acquistare il nome di chi non è genitore.
Il decreto quindi è un’altra volta, innovatore a metà. Perché infatti la norma non riguarda anche gli uomini divorziati o vedovi?
Come si apprende dal blog della Natoli, vi sono effettive richieste da parte delle vedove e questo dunque dovrebbe fornire una giustificazione alla norma?
Le donne sono ancora vittime di un modello di società che le vuole bisognose di protezione ed è pur vero che da un punto di vista sociologico, le norme risultano efficaci e rispettate quando sono sentite dalle istanze popolari. E’ il caso di citare Max Weber e i suoi quattro modelli di agire sociale: l’azione razionale rispetto allo scopo ovvero avere un fine chiaro ed usufruire di tutti i mezzi per raggiungerlo; l’azione razionale rispetto al valore, cioè agire in base alle proprie idee senza tenere conto delle conseguenze; l’azione affettiva dettata dalle emozioni e, ahimè, la più diffusa che ostacola rivoluzioni progressiste come questa del cognome materno, ovvero l’azione tradizionale, che risponde alle abitudini e alla prassi di obbedire a ciò che si è radicato da molto tempo.
Proprio per questo agire maggiormente tradizionale delle genti, bisogna tenere presente che se per ogni riforma di battaglia civile, ci attenessimo al sentire comune, saremmo ancora rimasti alla clava.
Il Sito dell’Interno rimanda alle Prefetture per la modulistica da scaricare e compilare, http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/come_fare/prefetture.html e alla voce scorciatoie per il doppio cognome del blog di Natoli, si trovano utili suggerimenti per la compilazione e per abbreviare il più possibile la burocrazia, http://cognomematernoitalia.blogspot.it/p/scorciatoie-per-il-doppio-cognome.html.
Il materiale utilizzato in questo articolo è stato tratto dal blog di Iole Natoli, giornalista pubblicista, blog soggetto a copyright (http://cognomematernoitalia.blogspot.com/) .












